CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano al contratto in essere tra ECOGAM ed il Committente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le parti in forma scritta. I singoli contratti possono essere conclusi tramite apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte. In ogni caso la consegna dei campioni è da intendersi come accettazione dell'offerta ECOGAM e delle presenti condizioni di fornitura.
In caso di interruzione volontaria del servizio da parte del Committente, ECOGAM fatturerà allo stesso le analisi eseguite fino al momento della richiesta scritta di interruzione.
Nel caso in cui il Committente richieda alcune modifiche rispetto al contratto originale, ECOGAM provvederà a emettere una nuova offerta, in sostituzione della precedente, attendendo l’autorizzazione del Committente a procedere con il nuovo contratto.
Con l'accettazione dell'offerta il Committente autorizza ECOGAM a ricorrere al subappalto delle prove contrassegnate dal simbolo "§", qualora presenti nello schema proposto. Si dovessero presentare situazioni eccezionali durante la durata contrattuale, prima di ricorrere ad un subappalto straordinario di alcune prove, ECOGAM invierà comunicazione al Committente, attendendo la relativa autorizzazione a procedere.
ESECUZIONE DELLE ANALISI
Consegna dei campioni:
ove non diversamente convenuto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al laboratorio a cura del Committente o suo incaricato. Nei casi di campionamento da parte del Committente, si declina ogni responsabilità per modalità di campionamento, trasporto o consegna del campione fino all’arrivo in laboratorio.
Su richiesta del Committente, ECOGAM è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni. ECOGAM è inoltre disponibile a fornire il materiale necessario al prelievo dei campioni.
Il ritiro del materiale da sottoporre ad analisi presso il Committente, o luogo da esso indicato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito: in questo caso, ECOGAM garantisce che il trasporto al laboratorio avvenga in condizioni tali da assicurare il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna.
Conservazione dei Campioni:
dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il laboratorio ne garantisce la conservazione secondo le modalità idonee a garantire il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche. Il laboratorio garantisce il rispetto dei tempi di inzio analisi stabiliti dai relativi metodi di prova a partire dalla presa in carico del campione (campionamento da parte del laboratorio o consegna da parte del cliente).Dopo l’invio del Rapporto di Prova, salvo accordi diversi tra le parti, i campioni saranno conservati in laboratorio per 7 giorni nel caso di acque, per 30 giorni nel caso di altre matrici e fino al termine delle prove nel caso di campioni deperibili e di campioni sui quali siano state effettuate prove microbiologiche. Eventuali controcampioni (campioni di riserva) saranno conservati per un periodo preventivamente concordato in forma scritta. Decorso il termine indicato, ECOGAM ha la facoltà di distruggere i campioni, controcampioni compresi, o conferirlo a terzi per l’idoneo smaltimento.
Le registrazioni delle prove effettuate sono, invece, conservate per un tempo pari a 48 mesi, se non diversamente concordato.
Rapporti di prova:
ECOGAM è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I Rapporti di Prova vengono emessi in un unico esemplare. I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori; il formato del Rapporto di Prova è predefinito dal laboratorio ECOGAM. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi ed ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. ECOGAM si assume la responsabilità verso il Cliente delle eventuali prove eseguite in subappalto.
Identificazione dei metodi di prova:
su richiesta del Committente il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi di prova e sulle procedure utilizzate. Le metodiche con le quali saranno svolte le attività analitiche indicate nella presente offerta potranno essere soggette nel corso di validità del rapporto contrattuale ad aggiornamenti o revisioni. Tali modifiche saranno applicate da ECOGAM in funzione dell’evoluzione tecnologica e delle metodiche di riferimento a livello nazionale ed internazionale. Sarà cura di ECOGAM utilizzare sempre le metodiche più appropriate in funzione dello stato del campione al suo arrivo: in questo caso le metodiche applicate potranno essere diverse da quelle previste nella presente offerta.
Altre prestazioni:
ogni altra richiesta del Committente in qualsivoglia modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge, ecc.) costituisce prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito.
Nel caso in cui al Laboratorio sia richiesta una dichiarazione di conformità viene applicata la regola decisionale indicata dalla norma tecnica di riferimento; in alternativa, il Laboratorio determinerà la conformità in base a quanto esplicitato in fase contrattuale, assicurandosi di definire il rischio associato a tale dichiarazione, in base alla regola decisionale applicata.
ECOGAM Srl è accreditato da ACCREDIA secondo la UNI CEI EN/IEC 17025 con il numero 0826 per le prove riportate nell'elenco ufficiale reperibile presso il laboratorio o ACCREDIA. L'accreditamento costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio ma non una garanzia da parte ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite da ECOGAM. L'accreditamento della prova non implica l'approvazione del prodotto da parte del laboratorio e/o di ACCREDIA.
ECOGAM ed ACCREDIA hanno stipulato una specifica convenzione che definisce e regola i rapporti reciproci.
RISERVATEZZA
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del Contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Qualora fonti diverse (di norma Autorità in ambito legislativo) forniscano al laboratorio talune informazioni del Cliente, queste rimarranno riservate e come tali verranno gestite.
RECLAMI
ECOGAM non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento dei Rapporto di Prova. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
Eventuali reclami devono indirizzati a ecogam@ecogam.it. I reclami verranno presi in carico entro 7 giorni dalla data di ricezione; Ecogam si assicurerà della corretta gestione, della definizione, attuazione ed efficacia dei provvedimenti correttivi, qualora necessari; ove possibile, verrà fornito opportuno riscontro al Cliente.
AUTORIZZAZIONI
Qualora per l’espletamento dell’incarico si rendano necessarie autorizzazioni amministrative in relazione ai beni ed ai luoghi del Committente, quest’ultimo ha l’obbligo di fornirle ad ECOGAM.
CONDIZIONI COMMERCIALI
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto, le prestazioni di ECOGAM devono essere pagate al momento del ricevimento della fattura. Salvo accordi diversi tra le parti, il Rapporto di Prova verrà consegnato dopo il saldo della relativa fattura: il pagamento dovrà avvenire tramite rimessa diretta o bonifico bancario. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L 231/2002.
CLAUSOLA PENALE
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali la società ECOGAM Srl potrà diffidare per iscritto l’altra parte contraente ad adempiere ai propri obblighi entro il termine dei 15 giorni dal ricevimento della notifica. Qualora la parte inadempiente non provveda entro il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto di diritto e la parte inadempiente sarà tenuta a versare a favore di ECOGAM Srl un ulteriore importo pari al 15% dell’ammontare contrattuale a titolo di clausola penale. Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato Italiano.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione o cessazione del Contratto in essere tra le stesse sarà demandata alla competenza del Foro di Grosseto.